STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "EXALLIEVI SAN CARLO"


ART.1
COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione di promozione sociale denominata "EXALLIEVI SAN CARLO" con sede in Borgo San martino (AL).
L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.3.
L'associazione non può istituire altre sedi.

ART.2
DURATA

L'associazione ha durata indeterminata.

ART.3
SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione ha lo scopo di promuovere, conservare e diffondere il ricordo del COLLEGIO SAN CARLO di BORGO SAN MARTINO con ogni mezzo e/o iniziativa ma soprattutto con il portale informatico specializzato ed appositamente dedicato.
L'associazione inoltre potrà:

  1. conservare, promuovere e diffondere presso il pubblico la conoscenza del patrimonio storico, culturale, religioso del Collegio San Carlo;
  2. gestire le raccolte e le collezioni affidate all'associazione (biblioteche, fototeche, cineteche, raccolte di cartoline, ecc.), purché legate al Collegio San Carlo, al fine della loro tutela, valorizzazione e promozione;
  3. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comandataria o comunque posseduti o detenuti.
    L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente annesse.

ART.4
I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art.5.
I soci si dividono in:

  1. soci benemeriti, si considerano tali sia i soci fondatori e sia i soci che hanno contribuito alla creazione del portale informatico specializzato, dedicato al ricordo del Collegio San Carlo;
  2. soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione purché maggiorenni in base alle modalità di cui al successivo articolo 5);
  3. soci onorari, si considerano i salesiani, le salesiane e gli insegnati che hanno operato in collegio e/o nell'oratorio annesso, la Società di San Francesco di Sales (Salesiani di Don Bosco), le Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane di Don Bosco), il Comune di Borgo San martino, la Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta (Parrocchia di Borgo San Martino), la Pro Loco di Borgo San Martino ed inoltre si considerano tali coloro (persone fisiche, enti, associazioni, ecc.) che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o con il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'associazione.

Tutti i soci possono partecipare alle assemblee ma solamente i soci benemeriti ed i soci ordinari hanno diritto al voto.

ART.
MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio ordinario è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati con simultanea corresponsione di un contributo di ingresso di almeno 15 (quindici) EURO, denominato "contributo di adesione".

L'ammissione ha effetto immediato: il Consiglio direttivo dopo i doverosi riscontri potrà deliberare eventuali reiezioni che debbono essere motivate.

Il Segretario-economo, con la collaborazione di altri consiglieri, cura l'annotazione degli aderenti nel libro soci in base alle varie distinzioni come previsto dall'articolo 4).

Non sono previste quote o tesseramenti con cadenze periodiche: unico obbligo statutario il contributo di adesione "una tantum" per i soci onorari.

ART.6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione o per dimissione ed ha immediato effetto con il verificarsi dell'evento.
L'atto di dimissione deve essere comunicato o in forma scritta all'associazione o mediante posta elettronica, in quest'ultimo caso l'associazione deve confermare all'interessato, sempre con posta elettronica, il ricevimento della comunicazione di dimissione.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

  1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
  2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari;
  3. per provati danni morali o materiali dell'associazione;
  4. per indegnità.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione di alcun contributo versato.

Tutti i contributi dei soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente dall'associazione e pertanto è escluso qualsiasi rimborso dei medesimi.

ART.7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I  soci benemeriti ed i soci ordinari hanno diritto:

  1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
  2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione.

Tutti i soci sono tenuti:

  1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  2. a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative secondo le proprie disponibilità;
  3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e degli altri associati ed a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli scopi sociali.

ART.8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente dell'Associazione;
  4. il Vice-presidente;
  5. il Segretario-economo

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è incentrata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9
ASSEMBLEA

L'assemblea é composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.
Non sono ammesse deleghe nell'assemblea.

ART.10
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA


L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'incontro conviviale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio direttivo o almeno un ventesimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

  1. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
  2. elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo;
  3. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
  4. delibera l'esclusione dei soci;
  5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, soprattutto quelle che impegnano il patrimonio sociale ed inoltre quelle che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello statuto;
  2. sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso da affliggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della data della riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario dell'assemblea.
L'avviso di convocazione, per facilitare la partecipazione, deve pure essere inoltrato ai soci per posta elettronica o per SMS.

ART.11
VALIDITA' ASSEMBLEA

Le assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci benemeriti ed ordinari presenti.
I soci onorari possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto ma con diritto di parola.

ART.12
VOTAZIONI

Le deliberazioni delle assemblee sono valide quando siano approvate palesemente con alzata di mano dalla maggioranza dei votanti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per le quali occorre il voto favorevole, sempre in forma palese, dei due terzi dei votanti.
Gli astenuti sono da considerarsi come soci assenti all'assemblea.
I consiglieri nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, pur partecipando all'assemblea con diritto di parola, non hanno diritto di voto.

ART.13
VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'assemblea devono essere riportate sul il libro "verbali delle assemblee" e redatte dal presidente o dal Segretario-economo o da altro consigliere.
Il verbale dell'assemblea ordinaria deve essere letto alla prossima assemblea per le correzioni ritenute opportune.

ART.14
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.
Esso è formato da un minimo di quattro componenti e da un massimo di dieci, nominati dall'assemblea dei soci.
I consiglieri rimangono in circa quattro anni e sono rileggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei membri il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo deve provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità potrà essere cooptato qualsiasi altro socio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vice,presidente ed il Segretario-economo.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  2. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
  3. curare l'osservanza delle prescrizioni statuarie e degli eventuali regolamenti;
  4. conferire la qualifica di socio onorario come previsto dal n.3) dell'articolo 4);
  5. deliberare la reiezione di socio come previsto dal secondo comma dell'articolo 5);
  6. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
  7. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
  8. conferire particolari e mirati incarichi a qualsiasi socio;
  9. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il Consiglio direttivo è responsabile delle consistenze di cassa e banca.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza  dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei consiglieri ne facciano richiesta.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente facente funzione.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante posta elettronica da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti dal Presidente o dal Segretario-economo o da un consigliere vengono conservati agli atti.
L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di due riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART.15
IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale e negoziale dell'associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
In caso di assenza o temporanei impedimenti, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età per impedimento del Vice-Presidente.

ART.16
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

  1. il libro dei soci;
  2. il libro dei verbali delle assemblee;
  3. il libro dei verbali del Consiglio direttivo;
  4. il registro di cassa per le entrate e le uscite;
  5. il libro dell'inventario dei beni materiali propri.

Tutti i libri, ad esclusione del registro cassa, anche se prodotti per iscritto e sottoscritti dall'estensore, devono essere conservati elettronicamente in tre copie per l'archiviazione detenute rispettivamente dal presidente, dal Segretario-economo e dal consigliere preposto a tale obbligo.

ART.17
IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi di assenza o temporanei impedimenti del Presidente e quando abbia ricevuto giusta delega dal Consiglio direttivo.

ART.18
IL SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-economo collabora con il Presidente ed il Consiglio direttivo nello svolgimento delle loro attività attraverso:

- la conservazione materiale della corrispondenza corrente;
- la conservazione con stampa della posta elettronica purché di interesse meritevole;
- il ricevimento delle adesioni e degli eventuali altri introiti conservando idoneo rintraccio;
- la gestione della cassa corrente e del conto corrente per il funzionamento dell'associazione;
- il pagamento delle spese;
- il versamento sul conto corrente delle eccedenze di cassa;
- il prelevamento in qualunque forma dal conto corrente per ogni e qualsiasi esigenza;
- il rapporto con i fornitori e con gli associati;
- l'assistenza collaborativa per l'organizzazione e la buona riuscita di tutte le attività;
- lo svolgimento di ogni altro incarico previsto dallo statuto.
Egli deve rendicontare al Consiglio direttivo le consistenze finanziarie disponibili ed illustrare le eventuali variazioni avvenute rispetto al precedente resoconto.

ART.19
GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo eventuali rimborsi deliberate dal Consiglio direttivo per particolari esigenze.

 

ART.20
PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

  1. dai beni pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
  2. dai contributi di adesione all'associazione;
  3. dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti dei soci;
  4. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.
L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.21
ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo da presentare per l'approvazione in Assemblea.
I bilanci devono essere resi disponibili in tempo utile su un'area del portale informatico.

ART.22
SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione devolve il suo patrimonio al Comune di Borgo San Martino e solo in caso di non accettazione il patrimonio deve essere devoluto ad altri enti consoni a tramandare il ricordo del Collegio San Carlo di Borgo San Martino.